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Competenza delle cause civili. Ripartizione delle competenze tra i tribunali

Il mondo delle relazioni umane è diversovarietà straordinaria. Spesso nel processo dell'attività professionale, nella vita quotidiana e persino nella sfera personale, sorgono contraddizioni che si trasformano in controversie e conflitti. Di norma, le situazioni di conflitto vengono risolte attraverso accordi e compromessi. Ma ci sono momenti in cui la soluzione del problema richiede un intervento esterno. Per ripristinare la giustizia ei diritti dei cittadini, per non parlare della sfera degli illeciti amministrativi e penali, spesso non bastano i poteri e le competenze degli organi statali e delle organizzazioni pubbliche.

Risolvere i conflitti in tribunale èun modo universale di regolare i rapporti nel campo delle cause costituzionali, penali, amministrative e civili. In quanto organo derivato dal sistema della gerarchia esecutiva, i tribunali sono guidati dal principio di giurisdizione per snellire la risoluzione delle controversie e dei conflitti. Questo principio consente di distribuire correttamente e chiaramente i poteri tra i tribunali, per determinare la validità e la legittimità delle decisioni prese. A ogni persona è garantito il diritto alla difesa in tribunale e qualsiasi decisione giudiziaria diventa definitiva e vincolante.

La giurisdizione delle cause civili consentedi considerarli nei tribunali di giurisdizione generale e nei tribunali arbitrali. Nella normativa vigente, per causa civile si intende l'insieme di circostanze in cui vi è la necessità di tutelare interessi legittimi, libertà e diritti violati o contestati.

La giurisdizione delle cause civili è determinatauna serie di criteri. Tra questi, il principale è la natura della controversia (il suo collegamento con l'attività economica, imprenditoriale o con altri rapporti giuridici), seguita dalla definizione della composizione del soggetto (composizione delle parti in causa). La giurisdizione e giurisdizione delle cause civili è determinata anche dalla controversia o dall'insindacabilità della legge. Tale criterio è influenzato dall'esistenza di un contratto, dalla natura dell'atto giuridico, nonché da quale organo ha partecipato all'adozione dell'atto normativo.

Competenza delle cause civili ai tribunali generaligiurisdizione ha un carattere universale in termini di competenza. Quasi tutto, dai procedimenti civili che non è soggetto al tribunale arbitrale, è considerato dai tribunali di giurisdizione generale.

In questo caso, la giurisdizione del civilei casi includono azioni legali che coinvolgono cittadini, organizzazioni, enti governativi, istituzioni del governo locale su questioni relative alla violazione di interessi legittimi o diritti contestati, nonché questioni derivanti da relazioni legali in famiglia, terra, alloggio, lavoro, ambiente e altre sfere della vita .

Anche nei tribunali di giurisdizione generale,incaricato dell'esame dei casi che vengono risolti nell'ordine di produzione dell'ordine e delle controversie sorte nel corso delle pubbliche relazioni legali; casi inclusi in procedimenti speciali.

La loro competenza include anche la sfidadecisioni prese da tribunali arbitrali, emissione di ordini di esecuzione per esecuzione forzata, esame di casi relativi al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni di tribunali di altri paesi, nonché lodi arbitrali stranieri.

La giurisdizione delle cause civili èuna questione piuttosto ampia, potrebbe anche andare oltre il quadro stabilito. Ma, tuttavia, grazie a questa categoria giuridica, si delineano i confini dell'emergere dei diritti di andare in tribunale.

Utilizzando anche un aspetto noto comegiurisdizione delle cause civili, vi è una definizione dei confini tra il potere giudiziario e l'esecutivo, i rami legislativi. Si tratta di un fatto giuridico con una specifica composizione fattuale, che determina l'insorgere di un procedimento civile.

Andare in tribunale porta al fatto chela giurisdizione passa da condizione di diritto alla categoria di fatto giuridico, che viene stabilita dal giudice, decidendo di avviare una causa civile. La specifica composizione effettiva è un fatto giuridico, la giurisdizione è determinata dal suo tipo.

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